Per
contrarre il matrimonio in Italia il cittadino ucraino deve
rivolgersi all’Ufficio consolare per il nulla osta al matrimonio. I
documenti da presentare sono i seguenti:
-
Modulo di richiesta di nulla
osta per il matrimonio compilato di persona;
-
Passaporto ucraino per viaggiare
all’estero in originale (la copia va allegata);
-
Certificato di nascita (la copia va
allegata);
-
Certificato di stato libero in
originale, rilasciato presso l’ufficio di stato civile della città
o del villaggio ucraino in cui è registrato il domicilio della
persona interessata. Il certificato va debitamente apostillato
presso il Ministero della Giustizia di Ucraina;
-
Certificato di scioglimento del
matrimonio oppure la sua copia, qualora il precedente matrimonio
della persona interessata fosse stato sciolto;
-
Certificato di cambiamento del nome o
del cognome o la copia debitamente apostillata presso il Ministero
della Giustizia di Ucraina qualora la persona interessata avesse
cambiato il nome o il cognome;
-
Certificato di residenza e lo stato di
famiglia in Ucraina in originale.
Per essere presentati all’Ufficio
consolare i documenti sopramenzionati non necessitano della
traduzione in italiano.
Per far rilasciare il certificato di
stato libero in suo favore la persona interessata deve presentarsi
personalmente presso il relativo ufficio di stato civile ucraino e
non agire tramite un intermediario o persona incaricata.
Il futuro marito deve acconsentire, con
una dichiarazione scritta
di persona presso codesto Ufficio consolare, di iscrivere il suoi
nominativi (nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita) sul
nulla osta che sarà rilasciato dall'Ufficio consolare.
Qualora fosse impossibile,
ma solo per i motivi seri come malattia,
gravidanza, ricevere personalmente in Ucraina il
certificato di stato libero, la persona interessata può richiederlo
alle autorità competenti ucraine tramite l’Ufficio consolare (richiesta).
Si invitano i cittadini ucraini a
leggere un’informazione più dettagliata in merito al matrimonio in
Italia in lingua ucraina.
Lo straniero può contrarre matrimonio in
Italia anche in mancanza di valido titolo di soggiorno e questo in
ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 6 del T.U. 286/98. Tale
norma stabilisce infatti che in relazione alla formazione degli atti
di stato civile quindi anche agli atti di nascita o morte oltre che
di matrimonio, il titolo di soggiorno non deve essere esibito ne
l’ufficiale di stato civile può legittimamente richiederlo al fine
della formazione degli atti stessi.