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IL NULLA OSTA AL MATRIMONIO PER I CITTADINI UCRAINI

Per contrarre il matrimonio in Italia il cittadino ucraino deve rivolgersi all’Ufficio consolare per il nulla osta al matrimonio. I documenti da presentare sono i seguenti:

  • Modulo di richiesta di nulla osta per il matrimonio compilato di persona;

  • Passaporto ucraino per viaggiare all’estero in originale (la copia va allegata);

  • Certificato di nascita (la copia va allegata);

  • Certificato di stato libero in originale, rilasciato presso l’ufficio di stato civile della città o del villaggio ucraino in cui è registrato il domicilio della persona interessata. Il certificato va debitamente apostillato presso il Ministero della Giustizia di Ucraina;

  • Certificato di scioglimento del matrimonio oppure la sua copia, qualora  il precedente matrimonio della persona interessata fosse stato sciolto;

  • Certificato di cambiamento del nome o del cognome o la copia debitamente apostillata presso il Ministero della Giustizia di Ucraina  qualora la persona interessata avesse cambiato il nome o il cognome;

  • Certificato di residenza e lo stato di famiglia in Ucraina in originale. 

Per essere presentati all’Ufficio consolare i documenti sopramenzionati non necessitano della traduzione in italiano.

Per far rilasciare il certificato di stato libero in suo favore la persona interessata deve presentarsi personalmente presso il relativo ufficio di stato civile ucraino e non agire tramite un intermediario o persona incaricata.  

Il futuro marito deve acconsentire, con una dichiarazione scritta di persona presso codesto Ufficio consolare, di iscrivere il suoi nominativi (nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita) sul nulla osta che sarà rilasciato dall'Ufficio consolare. 

Qualora fosse impossibile, ma solo per i motivi seri come malattia, gravidanza, ricevere personalmente in Ucraina il certificato di stato libero, la persona interessata può richiederlo alle autorità competenti ucraine tramite l’Ufficio consolare (richiesta).

Si invitano i cittadini ucraini a leggere un’informazione più dettagliata in merito al matrimonio in Italia in lingua ucraina.

Lo straniero può contrarre matrimonio in Italia anche in mancanza di valido titolo di soggiorno e questo in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 6 del T.U. 286/98. Tale norma stabilisce infatti che in relazione alla formazione degli atti di stato civile quindi anche agli atti di nascita o morte oltre che di matrimonio, il titolo di soggiorno non deve essere esibito ne l’ufficiale di stato civile può legittimamente richiederlo al fine della formazione degli atti stessi.

 

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