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L'ADOZIONE INTERNAZIONALE

La legge sull’adozione internazionale in Ucraina è regolata da:

  • Codice di famiglia dell’Ucraina del 10.01.2002;
  • Decreto n.1377 del 28.08.2003 emanato dal Consiglio dei Ministri dell’Ucraina relativo al Regolamento della registrazione dei bambini adottabili e delle famiglie che intendono di adottare un bambino e del monitoraggio del rispetto dei diritti sui bambini adottati.

Secondo la normativa ucraina in vigore, gli aspiranti genitori adottivi devono essere maggiorenni ed in possesso della piena capacità giuridica.

L’adozione di bambini ucraini da parte delle famiglie straniere è consentito qualora i minori fossero registrati presso il Centro per le Adozioni dei bambini presso il Ministero della Pubblica Istruzione dell’Ucraina da almeno un anno dopo ché siano state esaurite tutte le possibilità dell’adozione nazionale.

Se i minori soffrono le malattie elencate dal Ministero della Salute o hanno legami famigliari con le persone che intendono adottarli, l’adozione è concessa senza attendere i termini di registrazione c/o il Centro.

I cittadini stranieri che intendono adottare un minore ucraino presentano al Centro per le Adozioni di bambini d’Ucraina un’istanza chiedendo di essere registrati come candidati e ottenere, di conseguenza, il permesso di visitare un relativo istituto per scegliere un figlio adottivo e stabilire il contatto con il medesimo.

All’istanza si allegano i seguenti documenti:

  • Decreto di idoneità all’adozione rilasciato dal Tribunale per i Minorenni della regione di residenza degli aspiranti genitori adottivi;

  • Relazione redatta dai Servizi Sociali, dalla quale risultano in particolare i loro dati anagrafici, lo stato di famiglia, la presenza dei figli naturali e/o adottati, le condizioni economiche ed abitative, ecc. (se la relazione viene redatta dall’ente non governativa, si allega la copia della licenza dell’Ente per lo svolgimento di tale attività);

  • Permesso rilasciato dall’autorità competente italiana di ingresso e soggiorno in Italia del minore adottato;

  • Certificato penale e di carichi pendenti per ciascun coniuge;

  • Impegno assunto dai candidati davanti allo Stato Ucraino di registrare il minore c/o l’Ufficio consolare dell’Ambasciata dell’Ucraina a Roma, presentare periodicamente le relazioni sull’andamento e l’inserimento del minore nell’ambiente socio-famigliare, rendere possibile le comunicazione tra il minore adottato e un rappresentante dell’Ufficio consolare e mantenere la cittadinanza ucraina del minore fino alla sua maggiore età;

  • Dichiarazione dei redditi percepiti per ciascun coniuge;

  • Certificato di matrimonio;

  • Certificato medico per ciascun coniuge;

  • Copia conforme del passaporto o di un documento di riconoscimento valido per ciascun coniuge.

I documenti sopraelencati (tranne il documento di riconoscimento o il passaporto) devono essere apostillati presso la Prefettura di competenza e successivamente tradotti in lingua ucraina. Le traduzioni possono essere effettuate in Italia ed ulteriormente vidimate presso l’Ufficio Consolare dell’Ambasciata dell’Ucraina a Roma o al Consolato Generale dell’Ucraina a Milano. Alternativamente, le traduzioni possono essere effettuate direttamente sul territorio Ucraino e vidimate da un notaio pubblico.

I documenti hanno validità di un anno a partire dalla data di emissione, se altro non è previsto dalla normativa del paese d’origine dei documenti. Si intende che i documenti delle famiglie italiane hanno validità durante tutta la procedura dell’adozione in conformità con le norme italiane.

I suddetti documenti, con allegate le relative traduzioni in lingua ucraina, vanno presentati al Centro per le Adozioni dei bambini d’Ucraina. Il Centro, dopo aver esaminato entro 20 giorni la documentazione presentata, registra gli aspiranti genitori adottivi come candidati all’adozione di uno o più minori ucraini e fissa l’appuntamento presso il Centro (gli aspiranti genitori adottivi arrivati senza fissare l’appuntamento non vengono ricevuti).

Inoltre, il Centro informa i candidati sui possibili abbinamenti con minori adottabili e rilascia il permesso all’accesso ad un istituto per scegliere un bambino e stabilire il contatto con il medesimo, restituendogli la loro documentazione rilegata, timbrata e firmata dal Presidente del Centro.

In caso in cui il Centro rifiuta la richiesta di registrazione dei candidati, il fascicolo degli aspiranti viene restituito agli stessi con le motivazioni di tale decisione redatte per iscritto.

La richiesta di adozione, formulata da entrambi i coniugi o da uno dei due coniugi con allegato assenso dell’altro, deve contenere il nome, il cognome, il patronimico, l’età, il luogo di nascita, le condizioni di salute del minore.

Tale richiesta deve essere tradotta in lingua ucraina, vidimata da un notaio pubblico dell’Ucraina e presentata c/o il Distretto della Pubblica Istruzione della località in cui risiede il minore.

Il Distretto della Pubblica Istruzione, dopo aver visionato la documentazione degli genitori adottivi aspiranti, produce una decisione relativa alla conformità dell’adozione ai soli interessi del minore. La decisione viene vidimata dal Presidente (Vice Presidente) dell’Amministrazione locale.

Per portare avanti la procedura di adozione del minore, con cui è stato stabilito un contatto, i candidati si rivolgono al Centro richiedendo un relativo permesso. Il Centro, dopo aver visionato entro cinque giorni la loro richiesta e la decisione del Distretto della Pubblica Istruzione, rilascia il permesso di addivenire la compiuta adozione e fissare l’udienza presso un Tribunale.

Qualora il Centro decidesse di non rilasciare tale permesso, emette le dovute motivazioni.

Se i candidati non sono riusciti a trovare un abbinamento con un minore presso l’istituto indicatogli dal Centro, possono richiedere al Centro il permesso di visitare un’altra struttura di tutela.

I candidati sono autorizzati di:

  • prendere conoscenza del fascicolo personale del bambino che intendono adottare;

  • fare gli esame medici addizionali presso l’azienda ospedaliera ucraina nazionale o comunale  in presenza di un rappresentante dell’istituto.

L’adozione del minore ucraino da parte dei cittadini stranieri si conclude con il decreto emesso dal Tribunale provinciale (municipale) come previsto dalla normativa ucraina in vigore.

I genitori adottivi sono tenuti ad essere presenti durante la pronuncia della sentenza nonché a recarsi di persona all’istituto per portare via con sé il minore adottato.

L’adozione di un cittadino ucraino minore, residente in Italia, si effettua presso l’Ufficio consolare dell’Ambasciata dell’Ucraina a Roma e al Consolato Generale dell’Ucraina a Milano solo dopo aver ottenuto il permesso del Centro per le adozioni dei bambini dell’Ucraina. Il permesso del Centro si rilascia in base ai documenti elencati quanto sopra, in parte relativa all’adozione di un bambino ucraino, residente in Ucraina, da parte dei cittadini stranieri. Alla documentazione si allega inoltre la decisione dell’autorità consolare ucraina in merito alla conformità dell’adozione ai soli interessi del minore.

Se vengono violati i diritti del bambino, previsti dalle leggi dell’Ucraina e dalle convenzioni internazionali, oppure se l’adozione non corrisponde agli interessi del bambino stesso, l’adozione può essere annullata o riconosciuta priva di validità per le vie legali in conformità alla normativa ucraina.

E’ vietata qualsiasi attività intermediaria in campo dell’adozione.

Dipartimento delle adozioni e protezione dei diritti dei bambini

del Mistero della Famiglia, della Gioventù e dello Sport d’Ucraina

Kyiv, via Esplanadna, 42

In riferimento all’impegno assunto presso il Dipartimento delle adozioni e protezione dei diritti dei bambini dell’Ucraina davanti allo Stato Ucraino, i genitori adottivi si informano che il minore adottato deve essere registrato presso l’Ufficio consolare dell’Ambasciata dell’Ucraina entro un mese dopo l’arrivo in Italia.

Per la registrazione bisogna presentare al suddetto Ufficio consolare i seguenti documenti:

  • modulo di registrazione;

  • passaporto del minore adottato;

  • certificato di nascita pre-adottivo del minore;

  • certificato di nascita post-adottivo del minore;

  • sentenza emessa dal Tribunale dell’Ucraina;

  • certificato del passaggio della sentenza in vigore;

  • fotocopia dei passaporti dei genitori adottivi;

  • 2 foto del minore (formato tessera).

Si sottolinea che il suddetto impegno prevede la regolare trasmissione delle relazioni sull’andamento e l’inserimento del minore nell’ambiente socio-famigliare (modulo della relazione) assieme ad alcune foto recenti. Si avvisa che per i primi tre anni dall’arrivo del bambino in Italia le relazioni vanno trasmessi annualmente dopo di ché, negli anni successivi, si possono trasmettere una volta ogni tre anni fino al raggiungimento della maggiore età del minore. Le relazione si trasmettono all’Ufficio consolare dell’Ambasciata dell’Ucraina in Italia per posta o tramite l’Ente autorizzata (le relazioni redatte in italiano devono essere tradotte nella lingua ucraina).

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