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L'ADOZIONE INTERNAZIONALE
La legge
sull’adozione internazionale in Ucraina è regolata da:
- Codice di
famiglia dell’Ucraina del 10.01.2002;
- Decreto n.1377
del 28.08.2003 emanato dal Consiglio dei Ministri dell’Ucraina
relativo al Regolamento della
registrazione dei bambini adottabili e delle famiglie che
intendono di adottare un bambino e del monitoraggio del rispetto
dei diritti sui bambini adottati.
Secondo la
normativa ucraina in vigore, gli aspiranti genitori adottivi
devono essere maggiorenni ed in possesso della piena capacità
giuridica.
L’adozione di
bambini ucraini da parte delle famiglie straniere è consentito
qualora i minori fossero registrati presso il Centro per le
Adozioni dei bambini presso il Ministero della Pubblica Istruzione
dell’Ucraina da almeno un anno dopo ché siano state esaurite tutte
le possibilità dell’adozione nazionale.
Se i minori
soffrono le malattie elencate dal Ministero della Salute o hanno
legami famigliari con le persone che intendono adottarli,
l’adozione è concessa senza attendere i termini di registrazione
c/o il Centro.
I cittadini
stranieri che intendono adottare un minore ucraino presentano al
Centro per le Adozioni di bambini d’Ucraina un’istanza chiedendo
di essere registrati come candidati e ottenere, di conseguenza, il
permesso di visitare un relativo istituto per scegliere un figlio
adottivo e stabilire il contatto con il medesimo.
All’istanza si
allegano i seguenti documenti:
-
Decreto di idoneità all’adozione rilasciato dal Tribunale
per i Minorenni della regione di residenza degli aspiranti
genitori adottivi;
-
Relazione redatta dai Servizi Sociali, dalla quale
risultano in particolare i loro dati anagrafici, lo stato di
famiglia, la presenza dei figli naturali e/o adottati, le
condizioni economiche ed abitative, ecc. (se la relazione viene
redatta dall’ente non governativa, si allega la copia della
licenza dell’Ente per lo svolgimento di tale attività);
-
Permesso rilasciato dall’autorità competente italiana di
ingresso e soggiorno in Italia del minore adottato;
-
Certificato penale e di carichi pendenti per ciascun
coniuge;
-
Impegno assunto dai candidati davanti allo Stato Ucraino di
registrare il minore c/o l’Ufficio consolare dell’Ambasciata
dell’Ucraina a Roma, presentare periodicamente le relazioni
sull’andamento e l’inserimento del minore nell’ambiente
socio-famigliare, rendere possibile le comunicazione tra il minore
adottato e un rappresentante dell’Ufficio consolare e mantenere la
cittadinanza ucraina del minore fino alla sua maggiore età;
-
Dichiarazione dei redditi percepiti per ciascun coniuge;
-
Certificato di matrimonio;
-
Certificato medico per ciascun coniuge;
-
Copia conforme del passaporto o di un documento di
riconoscimento valido per ciascun coniuge.
I documenti
sopraelencati (tranne il documento di riconoscimento o il
passaporto) devono essere apostillati presso la Prefettura di
competenza e successivamente tradotti in lingua ucraina. Le
traduzioni possono essere effettuate in Italia ed ulteriormente
vidimate presso l’Ufficio Consolare dell’Ambasciata dell’Ucraina a
Roma o al Consolato Generale dell’Ucraina a Milano.
Alternativamente, le traduzioni possono essere effettuate
direttamente sul territorio Ucraino e vidimate da un notaio
pubblico.
I documenti hanno
validità di un anno a partire dalla data di emissione, se altro
non è previsto dalla normativa del paese d’origine dei documenti.
Si intende che i documenti delle famiglie italiane hanno validità
durante tutta la procedura dell’adozione in conformità con le
norme italiane.
I suddetti
documenti, con allegate le relative traduzioni in lingua ucraina,
vanno presentati al Centro per le Adozioni dei bambini d’Ucraina.
Il Centro, dopo aver esaminato entro 20 giorni la documentazione
presentata, registra gli aspiranti genitori adottivi come
candidati all’adozione di uno o più minori ucraini e fissa
l’appuntamento presso il Centro (gli aspiranti genitori adottivi
arrivati senza fissare l’appuntamento non vengono ricevuti).
Inoltre, il Centro
informa i candidati sui possibili abbinamenti con minori
adottabili e rilascia il permesso all’accesso ad un istituto per
scegliere un bambino e stabilire il contatto con il medesimo,
restituendogli la loro documentazione rilegata, timbrata e firmata
dal Presidente del Centro.
In caso in cui il
Centro rifiuta la richiesta di registrazione dei candidati, il
fascicolo degli aspiranti viene restituito agli stessi con le
motivazioni di tale decisione redatte per iscritto.
La richiesta di
adozione, formulata da entrambi i coniugi o da uno dei due coniugi
con allegato assenso dell’altro, deve contenere il nome, il
cognome, il patronimico, l’età, il luogo di nascita, le condizioni
di salute del minore.
Tale richiesta
deve essere tradotta in lingua ucraina, vidimata da un notaio
pubblico dell’Ucraina e presentata c/o il Distretto della Pubblica
Istruzione della località in cui risiede il minore.
Il Distretto della
Pubblica Istruzione, dopo aver visionato la documentazione degli
genitori adottivi aspiranti, produce una decisione relativa alla
conformità dell’adozione ai soli interessi del minore. La
decisione viene vidimata dal Presidente (Vice Presidente)
dell’Amministrazione locale.
Per portare avanti
la procedura di adozione del minore, con cui è stato stabilito un
contatto, i candidati si rivolgono al Centro richiedendo un
relativo permesso. Il Centro, dopo aver visionato entro cinque
giorni la loro richiesta e la decisione del Distretto della
Pubblica Istruzione, rilascia il permesso di addivenire la
compiuta adozione e fissare l’udienza presso un Tribunale.
Qualora il Centro
decidesse di non rilasciare tale permesso, emette le dovute
motivazioni.
Se i candidati non
sono riusciti a trovare un abbinamento con un minore presso
l’istituto indicatogli dal Centro, possono richiedere al Centro il
permesso di visitare un’altra struttura di tutela.
I candidati sono
autorizzati di:
-
prendere conoscenza del fascicolo personale del bambino che
intendono adottare;
-
fare gli esame medici addizionali presso l’azienda
ospedaliera ucraina nazionale o comunale in presenza di un
rappresentante dell’istituto.
L’adozione del
minore ucraino da parte dei cittadini stranieri si conclude con il
decreto emesso dal Tribunale provinciale (municipale) come
previsto dalla normativa ucraina in vigore.
I genitori
adottivi sono tenuti ad essere presenti durante la pronuncia della
sentenza nonché a recarsi di persona all’istituto per portare via
con sé il minore adottato.
L’adozione di un
cittadino ucraino minore, residente in Italia, si effettua presso
l’Ufficio consolare dell’Ambasciata dell’Ucraina a Roma e al
Consolato Generale dell’Ucraina a Milano solo dopo aver ottenuto
il permesso del Centro per le adozioni dei bambini dell’Ucraina.
Il permesso del Centro si rilascia in base ai documenti elencati
quanto sopra, in parte relativa all’adozione di un bambino
ucraino, residente in Ucraina, da parte dei cittadini stranieri.
Alla documentazione si allega inoltre la decisione dell’autorità
consolare ucraina in merito alla conformità dell’adozione ai soli
interessi del minore.
Se vengono violati
i diritti del bambino, previsti dalle leggi dell’Ucraina e dalle
convenzioni internazionali, oppure se l’adozione non corrisponde
agli interessi del bambino stesso, l’adozione può essere annullata
o riconosciuta priva di validità per le vie legali in conformità
alla normativa ucraina.
E’ vietata
qualsiasi attività intermediaria in campo dell’adozione.
Dipartimento delle
adozioni
e protezione dei diritti
dei bambini
del Mistero della
Famiglia, della Gioventù e dello Sport d’Ucraina
Kyiv, via Esplanadna,
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In riferimento
all’impegno assunto presso il Dipartimento
delle adozioni e protezione dei diritti dei bambini
dell’Ucraina davanti allo Stato Ucraino, i genitori adottivi si
informano che il minore adottato deve essere registrato presso
l’Ufficio consolare dell’Ambasciata dell’Ucraina entro un mese
dopo l’arrivo in Italia.
Per la
registrazione bisogna presentare al suddetto Ufficio consolare i
seguenti documenti:
-
modulo di registrazione;
-
passaporto del minore adottato;
-
certificato di nascita pre-adottivo del minore;
-
certificato di nascita post-adottivo del minore;
-
sentenza emessa dal Tribunale dell’Ucraina;
-
certificato del passaggio della sentenza in vigore;
-
fotocopia dei
passaporti dei genitori adottivi;
-
2 foto del minore (formato tessera).
Si sottolinea che il suddetto impegno prevede la regolare
trasmissione delle relazioni sull’andamento e l’inserimento del
minore nell’ambiente socio-famigliare
(modulo della relazione)
assieme ad alcune foto recenti. Si avvisa che per i primi tre anni
dall’arrivo del bambino in Italia le relazioni vanno trasmessi
annualmente dopo di ché, negli anni successivi, si possono
trasmettere una volta ogni tre anni fino al raggiungimento della
maggiore età del minore. Le relazione si trasmettono all’Ufficio
consolare dell’Ambasciata dell’Ucraina in Italia per posta o
tramite l’Ente autorizzata (le relazioni redatte
in italiano devono essere tradotte nella lingua
ucraina).
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