Agli Uffici Anagrafe e alle persone
interessate si comunicano le seguenti modalità di rilascio dei
certificati, da parte dell’Ufficio consolare dell’Ambasciata ucraina
a Roma, riportanti l’informazione per l’iscrizione all’anagrafe del
cittadino ucraino con il permesso di soggiorno.
In base al certificato di nascita,
presentato all’Ufficio consolare dal titolare o da una persona
incaricata in originale, il Consolato, con il suo certificato su
carta intestata e firmato dal responsabile, confermerà, in lingua
italiana, il luogo e la data di nascita del richiedente.
In base all’originale del certificato di
stato libero apostillato in Ucraina, entro sei mesi dalla data del
rilascio da parte dell’Ufficio Stato civile del relativo comune di
residenza in Ucraina, l’Ufficio consolare confermerà lo stato libero
del richiedente, oppure in base al
certificato di divorzio o di morte di un altro degli coniugi – lo
stato civile alla data del rilascio di uno dei documenti menzionati.
Qualora fosse richiesto dalle autorità
italiane, il certificato dell’Ufficio consolare menzionato sopra può
contenere l’informazione relativa sia alla data e al luogo di
nascita della persona che va inscritta all’Anagrafe che al suo stato
civile, oppure una sola di queste informazioni, a seconda delle
esigenze del Comune negli atti del quale va iscritto il cittadino
ucraino.
La traduzione del luogo, della data di
nascita e dello stato civile degli cittadini ucraini che vanno
iscritti negli atti di residenti del relativo comune è soggetto,
come qualsiasi atto consolare, a pagamento, secondo le tariffe
stabilite presso l’Ufficio consolare.
L’Ufficio consolare può vidimare, con il
relativo timbro, la traduzione del certificato di nascita,
effettuata presso un interprete riconosciuto, e in questo modo
confermare la data ed il luogo di nascita di un cittadino ucraino.
Per questo atto consolare il certificato di nascita va portato in
Consolato in originale insieme alla traduzione dal titolare.