In
conformità alla legislazione ucraina i funzionari consolari possono:
1.
redigere
in forma
notarile:
a)
gli
atti ed i
contratti stipulati
tra cittadini
ucraini
nonché atti
unilaterali di
questi ultimi,
che non
riguardino la
costituzione, la
modifica o il
trasferimento di
diritti su
beni immobili
situati
in Ucraina;
b)
gli
atti ed i
contratti,
qualunque sia
la cittadinanza
delle parti,
concernenti beni
situati sul
territorio
di Ucraina,
o che sono
destinati a
produrre effetti
in detto
territorio;
c)
i testamenti
dei cittadini
ucraini;
d)
gli
atti ed i
contratti relativi
al matrimonio
di un
cittadino
ucraino.
2.
autenticare
le copie dei
documenti ed
estratti,
autenticare le
firme apposte
sui documenti,
certificare la
traduzione dei
documenti;
3. esercitare qualunque altra funzione notarile prevista dalla
legislazione ucraina purché le leggi ed i regolamenti italiani non
lo impediscano.
4. legalizzare le firme apposte sui documenti ed atti
formati dalle Autorità italiane (qualora fosse il caso).
Le tariffe:
1)
redazione in forma
notarile - 50 euro al documento (si fa in una giornata);
2)
legalizzazione delle firme –
Gli atti ed i documenti formati, certificati, autenticati nonché la
traduzione di detti atti e documenti effettuata o certificata da un
funzionario consolare, hanno, in Ucraina, lo stesso valore
probatorio che avrebbero se fossero stati formati, certificati,
autenticati o tradotti dalle Autorità competenti italiane, purché
siano state rispettate le formalità richieste in materia dal
suddetto Stato.
Per
rendere un valore probatorio in Ucraina di un documento formato,
certificato, autentificato in Italia, esso va “apostillato” presso
la relativa prefettura italiana. Per rendere un valore probatorio in
Italia di un documento redatto in Ucraina, quest’ultimo va
apostillato presso il
Ministero degli Affari Esteri, Ministero della Giustizia o il
Ministero dell’istruzione a seconda del suo carattere.
L’Ufficio consolare non si assume la
responsabilità del contenuto di un documento legalizzato,
apostillato e redatto da un cliente.
Per rendere un valore probatorio in
Ucraina della traduzione di un documento prodotto in Italia,
quest’ultimo deve essere tradotto da un interprete riconosciuto
dall’Ambasciata di Ucraina cui la traduzione deve essere certificata
presso l’Ufficio consolare di Roma.